Spese ordinarie: responsabile il solido l’acquirente solo per gli arretrati dell’anno in corso e di quello precedente. Spese straordinarie: conta chi era condomino all’approvazione dei lavori.
Nel caso di vendita di un appartamento chi deve pagare le spese di condominio eventualmente lasciate in arretrato dal vecchio proprietario? E chi deve versare quelle derivanti da lavori straordinari approvati dall’assemblea prima del rogito? I chiarimenti arrivano da una recente ordinanza della Cassazione [1]. La Corte fornisce la soluzione per dirimere tutte quelle questioni che, spesso, conseguono alla vendita di un immobile: a carico di chi sono le spese di condominio? Deve pagare il venditore, al corrente della morosità in quanto titolare dell’appartamento all’epoca in cui il debito è sorto? oppure l’acquirente che, al momento della riscossione, è invece l’unico condòmino e, come tale, soggetto passivo delle richieste dell’amministratore? Cosa prevede la legge in questi casi? Cerchiamo di fornire una soluzione.
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Autore: Redazione
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